I buoni postali del defunto entrano a far parte dell’eredità. In caso di successione occorre avere alcune accortezze per facilitare il rimborso

I buoni postali sono uno degli strumenti di risparmio preferiti dagli italiani, soprattutto anziani.

Sono generalmente considerati investimenti sicuri, sono esenti da imposta di successione e godono di una tassazione agevolata pari al 12,5%.

Talvolta sono intestati al solo defunto, più spesso sono cointestati o con il coniuge o il compagno/la compagna o con uno dei figli. In tali casi la strada per ottenere il rimborso in caso di successione può farsi più complicata in quanto le Poste potrebbero opporre qualche resistenza.

L’erede può evitare di indicare i buoni postali  nella dichiarazione di successione proprio perchè esenti da imposta di successione.  Non a caso le Poste, quando rendono la dichiarazione relativa ai rapporti intestati al defunto, di norma omettono di indicarli.

Come ottenere il rimborso?

Inoltrando l’apposita domanda al Direttore delle Poste e allegando:

  1. i buoni postali stessi;
  2. il certificato di morte;
  3. il documento di identità ed il codice fiscale dei richiedenti;
  4. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ;
  5. la dichiarazione di successione o la dichiarazione che attesti la  relativa esenzione nei casi previsti dalla legge. Le Poste dovrebbero provvedere entro 3 settimane.

Cosa accade però quanto i buoni fruttiferi postali sono cointestati?

Occorre distinguere se sul buono sia apposta o meno la clausola “pari facoltà di rimborso”.

A) sul buono è apposta la clausola  “pari facoltà di rimborso”

In questo caso il cointestatario superstite ha diritto ad ottenere il rimborso della totalità del credito portato dal buono postale.

Cosa significa concretamente?

Poniamo il caso in cui i buoni postali fossero cointestati tra marito e moglie e sia morto il marito.

La moglie avrà diritto a pretendere dalle Poste che le liquidino l’intera somma indicata dal buono e ciò a prescindere dalla “liberatoria” degli altri eredi.

Sul punto, anche di recente, è tornata la Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 4280 del 10 febbraio 2022, ha precisato che non trova applicazione nel caso di buoni fruttiferi postali quanto previsto dall’art. 187 del D.P.R.  256/89 in materia di libretti di risparmio, norma a cui le Poste hanno fatto riferimento  (per effetto del richiamo di cui all’art. 203 del D.P.R 256/1989) per rifiutare il rimborso in mancanza della quietanza di tutti gli aventi diritto (quindi anche di tutti gli eredi del cointestatario defunto).

La Suprema Corte ha sottolineato che i due strumenti hanno natura profondamente diversa come si desume dalla loro disciplina.

Pur essendo entrambi documenti di legittimazione (cioè documenti che hanno la sola funzione di individuare l’avente diritto del credito o di consentire il trasferimento senza le forme tipiche della cessione) i buoni fruttiferi postali  non si possono pignorare, non si possono sequestrare nè sottoporre a pegno, non si possono trasferire se non per successione e ciò in deroga al principio di libera cedibilità dei crediti.

Questa loro particolare disciplina sottolinea come i buoni postali fruttiferi si caratterizzino per un “rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento” per cui i buoni sono rimborsabili “a vista”.

La clausola “pari facoltà di rimborso” opera dunque in modo differente tra libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali.

Nel primo caso per ottenere il rimborso serve  la quietanza liberatoria di tutti gli aventi diritto e ciò a tutela delle Poste che, così facendo, si pongono al riparo da eventuali azioni legali da parte degli eredi del cointestatario defunto.

Nel secondo caso l’intestatario superstite ha diritto al pagamento integrale della somma a semplice presentazione del buono stesso, posto che secondo quanto stabilito dall’art. 208 del DPR 256/89 i buoni fruttiferi postali sono rimborsabili a vista.

Attenzione però a non confondere la possibilità per il cointestatario di incassare l’intero con il diritto di trattenersi tutta la somma.

La legittimazione alla riscossione non incide sulla titolarità del credito.

In sostanza, se è pur vero che il cointestatario superstite ha diritto a riscuotere l’intera somma portata dal buono fruttifero, ciò non toglie che poi debba trasferire agli eredi del defunto la quota di loro spettanza.

La possibilità di riscossione integrale da parte del cointestatario superstite può rivelarsi molto utile perchè può capitare, quando ci sono una pluralità di eredi, che non sia facile raccogliere la firma di tutti oppure, in caso di contestazioni relative all’eredità, che si blocchi il rimborso in attesa di definire tutta la vicenda con evidente danno per il contestatario che si vedrebbe privato anche della sua parte.

E se il cointestario non fa parte della famiglia, come fanno gli eredi del defunto ad avere conoscenza dell’esistenza dei buoni?

Dovranno fare la ricerca presso gli Uffici Postali (di norma l’esistenza dei buoni postali fruttiferi figura  nella dichiarazione di sussistenza dei rapporti intestati al defunto rilasciata dalle Poste).

E’ importante segnalare che a partire dal 28.12.2000 tutti i buoni fruttiferi postali hanno la clausola “pari facoltà di rimborso” pertanto, per bloccare il pagamento al cointestatario, servirebbe un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

B) sul buono non è apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”

Alla morte di uno dei cointestatari le Poste bloccano il pagamento in assenza della quietanza da parte di tutti gli aventi diritto.

Ottenere il rimborso dei buoni postali in caso di successione  può essere complicato. E’ importante sapere cosa fare per prevenire eventuali criticità

Che tu abbia ricevuto in eredità dei buoni postali o che tu sia titolare di buoni postali in comune con un soggetto defunto contatta  un avvocato e fatti consigliare

Published On: Marzo 25th, 2022Categories: coeredi, Eredità, famiglia, SuccessioniTags: , ,