La convivenza è, ormai da tempo, uno dei contesti in cui una persona può crescere, affermarsi e trovare soddisfazione dei propri bisogni materiali e spirituali.
Ciascuno di noi, se si sofferma a pensare ai propri affetti, alle proprie amicizie e conoscenze, sa di qualcuno che vive questa esperienza o magari l’ha vissuta lui stesso.
Ciononostante, per lungo tempo, il Legislatore ha ignorato questo fenomeno lasciando i conviventi privi di tutele.
Inizialmente si parlava di concubinato ed era osteggiato sia per ragioni morali, sia perchè la convivenza, slegata da forme rituali, rendeva difficile individuare il momento a cui ancorare l’obbligo di solidarietà tra le parti.
Tra gli anni 60/70 l’atteggiamento è cambiato.
Si è cominciato a parlare di convivenza more uxorio (non più illecita ma solo tollerata) per arrivare, gradatamente, alla famiglia di fatto quale soggetto meritevole di tutela, per quanto ancora limitata e contenuta in leggi speciali.
Occorre attendere il 2016 per arrivare ad una legge organica sulla convivenza di fatto, la ormai nota Legge Cirinnà (n. 76/2016), che afferma però una nozione di convivenza più restrittiva rispetto a quella che, negli anni, giurisprudenza e dottrina avevano elaborato per la famiglia di fatto.
Quali sono quindi i presupposti perchè si possa parlare di convivenza di fatto, tutelata dalla nuova legge?
La convivenza di fatto presuppone:
- la partecipazione di due persone maggiorenni “libere” (cioè non legate da un precedente matrimonio o unione civile),
- non parenti nè affini,
- stabilmente unite tra loro da un legame affettivo di coppia,
- che si prestino reciproca assistenza morale e materiale.
Ai fini della prova della stabilità della convivenza la legge prevede, quale strumento privilegiato, la produzione della dichiarazione anagrafica di costituzione, ferma comunque la prova contraria e la possibilità di dimostrare con altri mezzi la convivenza stessa.
Una volta verificato che si rientra nella convivenza come sopra definita, quali sono i diritti e i doveri dei conviventi?
A differenza di quanto accade nel matrimonio o nell’unione civile tra i conviventi non c’è:
- obbligo di fedeltà;
- dovere di collaborazione o di coabitazione;
- obbligo di contribuzione.
La convivenza, in sostanza, non fa sorgere nei rapporti tra conviventi obblighi di natura personale o patrimoniale.
Sotto il profilo personale, andrà ad esempio escluso un ipotetico intervento giudiziale in caso di contrasto tra i conviventi sull’indirizzo della vita familiare o sulla residenza.
Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, invece, vale la pena soffermarsi sulle questioni più rilevanti, rispondendo alle domande più comuni.
Quando la convivenza cessa si può ipotizzare un diritto del convivente “economicamente debole” al mantenimento?
No.
Il convivente, che si trovi in stato di bisogno e non possa provvedere alla propria sussistenza, avrà il diritto di ricevere dall’altro solo gli alimenti.
Per quanto tempo? In proporzione alla durata della convivenza stessa.
L’ex convivente, peraltro, è tra gli ultimi nella graduatoria dei soggetti obbligati al versamento degli alimenti (art. 433 c.c.).
Sarà obbligato unicamente con preferenza sui fratelli e le sorelle del soggetto in stato di bisogno ma dopo tutti gli altri tenuti per legge.
Cosa accade al decesso di uno dei conviventi?
Nel caso in cui uno dei conviventi muoia, l’altro non avrà diritti successori, in quanto non è un parente.
Per tutelarlo, occorrerà ricorrere ad altri strumenti, ad esempio un testamento.
Si consiglia in proposito l’assistenza di un consulente legale che abbia cura di verificare, ove necessario, che siano rispettate le quote di legittima.
Al convivente superstite spetterà invece il diritto di rimanere nella casa di residenza comune, anche se di proprietà esclusiva del convivente deceduto.
Per quanto tempo?
Almeno due anni (tre anni se vi coabitano figli minori o disabili) o comunque per un periodo proporzionato alla durata della convivenza e sino ad un massimo di cinque anni.
Tale diritto di abitazione viene meno:
- se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente la casa,
- se contrae matrimonio o unione civile;
- se inizia una nuova convivenza.
Allo stesso modo il convivente conserva il diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa di residenza comune in caso di morte o recesso del convivente che aveva sottoscritto il contratto.
Se poi il decesso deriva dal fatto illecito di un terzo, ai fini del risarcimento del danno, al convivente superstite si applicano i medesimi criteri di liquidazione previsti per il coniuge.
E se un convivente lavora per l’altro?
Nel caso in cui il convivente lavori stabilmente nell’impresa dell’altro, non ne sia socio nè dipendente, avrà diritto a partecipare, in proporzione al lavoro prestato, agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati con essi e agli incrementi di azienda anche in ordine all’avviamento.
Cosa accade in caso di malattia?
I conviventi hanno, inoltre, il reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali nel caso di malattia o ricovero in conformità alle regole organizzative delle strutture sanitarie che li ospitano.
Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante:
- in caso di malattia che ne determini l’incapacità di intendere e di volere, perchè decida in materia di salute;
- in caso di morte, perchè decida circa la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e in merito alle celebrazioni funebri.
Il convivente può inoltre essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro.
Vi sono poi dei casi in cui il convivente viene equiparato al coniuge.
I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi per l’ordinamento penitenziario e per l’assegnazione di alloggi in edilizia popolare.
Ove l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo preferenziale per l’assegnazione delle case popolari, a parità di condizioni, la convivenza viene equiparata alla famiglia.
Da quanto sopra indicato, emerge come la disciplina legislativa della convivenza di fatto lasci scoperti molto aspetti di assoluto rilievo per la vita delle persone, creando uno stato di precarietà che assume particolare importanza proprio nel caso in cui la convivenza cessi.
Per supplire a questo vuoto, in caso di convivenza è possibile stipulare convenzioni per disciplinare i rapporti patrimoniali, stabilendo i reciproci diritti e doveri dei conviventi, in conformità alle loro esigenze.
La legge Cirinnà prevede in particolare la possibilità per i conviventi di sottoscrivere un contratto di convivenza che deve avere la forma scritta dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Il professionista incaricato della redazione del contratto (notaio o avvocato) avrà poi cura di curare gli adempimenti necessari per renderlo opponibile ai terzi.
Oltre al contratto di convivenza rimangono comunque a disposizione dei conviventi tutti gli strumenti negoziali e contrattuali ammessi dall’ordinamento per poter disporre dei propri diritti che, se realizzati durante la convivenza stessa, consentono di evitare situazioni di alta litigiosità ed in genere di criticità nel momento in cui la convivenza dovesse cessare per volontà delle parti o per il decesso di uno di esse.
Fondamentale è dunque rivolgersi ad un professionista esperto che, identificati i bisogni e la volontà delle parti, possa accompagnarli nella scelta dello strumento più idoneo alla tutela dei loro interessi e bisogni.
Quando si comincia una convivenza è opportuno interrogarsi sui diritti e doveri che si intendono assumere e farli poi confluire in un accordo che tuteli la propria famiglia.
Per muoverti al meglio chiedi il supporto all’avvocato che ti aiuterà ad individuare bisogni e criticità per evitare di sbagliare.

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