Tutti i provvedimenti mantenimento tanto dei figli che del coniuge sono provvisori e destinati a mutare se cambiano le condizioni sia dell’avente diritto che del soggetto tenuto al versamento dell’assegno.
Il licenziamento è sicuramente una circostanza sopravvenuta che esige una rimodulazione del mantenimento che, tuttavia, non può essere imposta unilateralmente dall’ex marito ma, in mancanza di accordo tra gli interessati, esige un nuovo passaggio davanti al Giudice per chiedere la modifica delle condizioni.

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